Quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale – Nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell’Istituto (circ. INPS 31.1.2017 n. 24)

L’INPS, con la circolare 31.1.2017 n. 24, illustra le modifiche apportate dal DLgs. 148/2015 alla disciplina del TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa in materia, l’Istituto ricorda che, in base all’art. 2 co. 2 della L. 464/72, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR era a carico dell’Istituto stesso.
La disposizione citata è stata, tuttavia, abrogata dal DLgs. 148/2015, il quale ha stabilito che le quote di TFR maturate durante i periodi di sospensione lavorativa siano a carico dell’INPS solo nel caso in cui la causale della CIGS sia il contratto di solidarietà.
Al di fuori di tale ipotesi e dei casi (individuati dalla circ. Min. Lavoro 30/2015) in cui continua ad applicarsi la disciplina previgente, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale straordinaria è a carico del datore di lavoro.
La circolare esamina, quindi, le problematiche riguardanti la liquidazione del TFR in caso di destinazione dello stesso al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.

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