Il DL “Energia” ha previsto un ravvedimento speciale sulle violazioni in tema di omessa/infedele trasmissione/memorizzazione dei corrispettivi fiscali, anche per coloro i quali hanno ricevuto un verbale entro il 31.10.2023 (il verbale, di norma, osta al ravvedimento per queste violazioni). Vi rientrano le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023 e il ravvedimento va perfezionato entro il 15.12.2023.
Si segnalano a tal fine riflessi ai fini delle imposte dirette: in caso di omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi si dovrà tenerne conto ai fini del pagamento, dal momento che il termine per la presentazione del modello REDDITI scade il 30.11.2023.
Se è stato operato un minore pagamento del saldo IRPEF/IRES riferito al 2022 e dell’acconto 2023, si potrà beneficiare del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs 472/97; nessun rilievo ai fini dell’infedele dichiarazione, considerato che il termine scade il 30.11.2023.
In tema di IVA, considerata la prassi degli Uffici occorre sanare l’omesso versamento da liquidazione periodica per effetto della omessa fatturazione e/o trasmissione o memorizzazione del corrispettivo.
Il tutto si potrà intrecciare con la delega fiscale (L. 111/2023), che prevede l’estensione del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, applicando così una sanzione unitaria beneficiando delle riduzioni ex art. 13 del DLgs. 472/97.