Per effetto della L. 190/2014, il ravvedimento operoso è ammesso senza limitazioni temporali, sino a quando inizia un controllo fiscale oppure è recapitata la comunicazione bonaria scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta resa nel corso di Telefisco 2016, ha specificato che, nel controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), il ravvedimento non è precluso dalla prima comunicazione, contenente, di norma, la richiesta di esibizione dei documenti, ma dalla seconda, ove, se i documenti non sono stati prodotti o sono ritenuti inidonei dal funzionario, vengono richieste le imposte e le sanzioni da omesso versamento.
Detta soluzione era stata fatta propria nella circ. Assonime 11.5.2015 n. 15.