L’art. 13 del DLgs. 472/97, così come modificato dal DLgs. 87/2024 prevede diverse riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. Precisamente, per le fattispecie più comuni e in assenza di atti di controllo:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine menzionato, la riduzione scende a 1/7 del minimo.
Nel sistema pregresso, invece, c’era un livello intermedio:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo.
Le novità operano tuttavia per le violazioni commesse dall’1.9.2024.