Il ravvedimento operoso può avvenire in modo frazionato, riducendo le sanzioni a seconda dei momenti in cui il medesimo avviene e parametrando la diversa riduzione alla porzione di imposta versata (C.T. Reg. Cagliari 6.7.2017 n. 223/5/17).
Quanto esposto è coerente con il principio della ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2011 n. 67.
Così, se un tardivo versamento IVA viene ravveduto in parte entro i trenta giorni e in parte entro i novanta giorni, la riduzione della sanzione del 15% sarà, per la prima tranche, pari a 1/10, e, per la seconda tranche, pari a 1/9.