Dopo le modifiche del DLgs. 158/2015, l’art. 7 del DLgs. 472/97 rende obbligatorio l’aumento da recidiva, secondo cui la sanzione è aumentata sino alla metà per chi ha commesso, nel triennio precedente, violazioni della stessa indole.
Si segnala che:
– l’aumento descritto non opera se il contribuente definisce la sanzione tramite uno degli istituti deflativi presenti nell’ordinamento;
– bisognerebbe chiarire, almeno in via ufficiale, che tutte le violazioni utili ai fini della recidiva devono essere commesse nel vigore del “nuovo” art. 7 del DLgs. 472/97.
Si evidenzia che, in base all’art. 32 co. 1 del DLgs. 158/2015, le modifiche possono essere applicate solo dall’1.1.2017, salvo anticipazione all’1.1.2016 ad opera della Legge di stabilità 2016.