La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.2.2016 n. 2771, ha affermato che i redditi derivanti dal contratto di locazione di immobile non abitativo, ricadente nella comunione legale dei coniugi, debbano essere imputati al 50% a ciascun coniuge a prescindere dal fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato da un solo coniuge.
Infatti, secondo la Corte, il principio di imputazione dei redditi derivanti da beni in comunione legale, dettato dall’art. 4 del TUIR, è derogabile solo in presenza di convenzioni matrimoniali stipulate dai coniugi, che deroghino al regime legale della comunione, mentre a nulla rilevano accordi intervenuti con soggetti terzi come, ad esempio, il contratto di locazione.