L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 954-1303/2017, afferma che i redditi riferiti ad annualità precedenti e percepiti in ritardo rispetto al termine fisiologico sono soggetti a tassazione separata.
Nel caso di specie, le retribuzioni di risultato relative al 2014 e 2015 sono state erogate in un periodo d’imposta successivo per il ritardo nella stipula del contratto integrativo.
Ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR, nell’ipotesi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, l’imposta si applica separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.