Il co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 stabilisce che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
Nel corso della videoconferenza che si è tenuta ieri, 2.2.2017, secondo l’Agenzia delle Entrate, “sulla base del tenore letterale della norma”, l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Sempre secondo l’Agenzia, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del co. 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006, “in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007.”.