Due recenti sentenze della Cassazione si sono espresse in tema di accertamento fondato sull’incremento patrimoniale, sancendo che:
– l’esborso monetario vale in quanto sia effettivo, per cui, se dal rogito emerge l’acquisto della sola nuda proprietà, al contribuente non può essere addebitato l’intero costo dell’immobile solo per il fatto che, nell’atto, sia presente una mera clausola di stile, del tipo “il prezzo è stato nei termini corrisposto dall’acquirente al venditore” (Cass. 20.1.2016 n. 930);
– l’insensibilità del giudicato esterno rispetto al principio di autonomia dei periodi d’imposta opera pure in tal caso; quindi, se sono pendenti due processi sull’imputazione a ritroso del reddito per quinti, e uno termina con sentenza passata in giudicato ove è contenuto un accertamento giudiziale sul merito della pretesa, il secondo deve essere “paralizzato in rito” a seguito della relativa eccezione, in quanto il giudicato formatosi sull’altra causa ha pieno valore (Cass. 20.1.2016 n. 943).