Il DL 87/2018 non ha abrogato la modalità di determinazione sintetica del reddito comunemente denominata “redditometro”, avendo solo abrogato il DM 16.9.2015, che ne rappresenta l’attuazione a livello ministeriale.
L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce, così come riformato dal DL 87/2018, che prima di emanare i prossimi decreti attuativi del redditometro dovranno essere sentiti l’ISTAT e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, fatto che può essere un elemento di garanzia per i contribuenti.
Per formulare ipotesi su come potrà essere il “nuovo” redditometro, occorre quindi attendere i decreti attuativi.