L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che, nell’accertamento sintetico, i fatti rappresentanti la prova contraria devono essere oggetto di dimostrazione, in relazione all’eventuale possesso dei redditi già tassati o non soggetti a imposizione nonchè alla loro durata.
Sebbene, in astratto, possa avere valore la dimostrazione circa l’elevato reddito della madre del contribuente accertato con lui convivente, ciò, di per sè, non costituisce prova contraria (Cass. 26.1.2016 n. 1332).
Infatti, occorre provare che il contribuente ha avuto la concreta disponibilità dei redditi imputabili alla madre, e per quanto tempo, pure se non in termini rigorosi.
Unicamente in questo modo è rispettato l’art. 38 del DPR 600/73 nella versione ante DL 78/2010, non avendo rilevanza il semplice fatto della convivenza, essendo necessario il “transito endofamiliare” del reddito.