‘art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 prevede che le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate agli stessi lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Gli importi soggetti a imposta sostitutiva beneficiano anche della non imponibilità ai fini INPS e INAIL e non sono computati nel calcolo del TFR. Viceversa, qualora sulle mance venga applicato il regime ordinario di tassazione, tali importi concorrono alla formazione della base imponibile contributiva e assicurativa.
È altresì soggetto a tassazione ordinaria e a contributi INPS e INAIL anche la parte eccedente il limite del 25%.