Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dal 2017 del nuovo regime di cassa per le imprese minori. Tra gli interventi più significativi si segnalano i seguenti:
– è applicabile nel 2017 la disciplina transitoria prevista dall’art. 1 co. 19 della L. 232/2016, per evitare che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa determini salti o duplicazioni d’imposta;
– ai fini della determinazione del reddito, sebbene il nuovo regime sia “improntato alla cassa”, permangono alcune deroghe, individuate espressamente mediante il richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR, cui si applicano i criteri di competenza (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing);
– rispetto al regime contabile opzionale previsto dall’art. 18 co. 5 del DPR 600/73, le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza reddituale (così, ad esempio, le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72, ossia entro la dichiarazione del secondo anno successivo, ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito).