Tra i requisiti sottesi al regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
Non è ancora stato chiarito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, se a fronte di una violazione nella presentazione degli elenchi INTRA delle vendite, la successiva regolarizzazione sia sufficiente a garantire la permanenza del regime di favore, come nel caso in cui l’elenco sia presentato omettendo i dati di una o più cessioni INTRA Ue oppure indicando dati errati.
Le Note esplicative riguardanti i “Quick fixes 2020″ evidenziano che il mancato adempimento del cedente in merito alla presentazione degli elenchi, ai sensi dell’art. 138, par. 1-bis della direttiva 2006/112/CE, “può di fatto essere stabilito solo una volta trascorso un certo periodo dal momento in cui la cessione è stata effettuata e fatturata”. Vi è dunque un lasso di tempo “tra il momento in cui il cedente deve presentare l’elenco riepilogativo e il momento in cui le autorità fiscali intervengono”.