La giurisprudenza, anche di recente, ha precisato contenuti e limiti del regime di solidarietà previsto dall’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore, in caso di appalto di opere o di servizi.
In particolare, è stato chiarito che la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 citato;
– non è applicabile al condominio (Trib. Roma 9213/2018), né in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 (Cass. 9228/2018);
– è applicabile anche in favore dei dipendenti di una società consorziata nei confronti del consorzio che aveva affidato alla consorziata l’appalto stipulato con il committente (Trib. Roma 5664/2018), in caso di subfornitura (Corte Cost. 254/2017) e in caso di contratto atipico di partnership se la causa prevalente è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto (Trib. Milano 116/2018);
– ha ad oggetto tutto il credito retributivo maturato con riguardo al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto, per cui è stato ritenuto che non comprenda l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività e i c.d. “buoni pasto” (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) nonché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (Cass. 27678/2018). Rientrano invece tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire i ROL (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) e l’emolumento di una tantum previsto dal CCNL per il periodo di vacanza contrattuale (Trib. Roma 5664/2018).