L’effettuazione in misura rilevante di operazioni con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 o con il sistema di split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 può generare una costante posizione di credito IVA nelle liquidazioni periodiche, facendo sì che il contribuente non sia tenuto al versamento dell’acconto IVA ai sensi dell’art. 6 della L. 405/90. Utilizzando il metodo “previsionale” di calcolo, difatti, l’acconto è dovuto solo qualora si evidenzi un saldo a debito per l’ultimo mese o trimestre del 2015.
Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto, si segnala che il DLgs. 158/2015 è intervenuto modificando l’art. 13 del DLgs. 471/97. Per cui, la prevista sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato è ridotta alla metà (15%), per i versamenti con ritardo non superiore ai 90 giorni.
La riduzione della sanzione alla metà risulterà applicabile dal 2016, stando a quanto previsto dal disegno di legge di stabilità in corso di approvazione definitiva. Nel caso di ravvedimento a decorrere dall’1.1.2016 dovrebbe applicarsi il favor rei, considerato che la norma che entrerà in vigore l’1.1.2016 (il DLgs. 158/2015) è di maggior favore per il contribuente.