A partire da ieri, 13.12.2016, è possibile esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, rispettivamente, ai sensi degli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Al fine di valutare l’opportunità dell’opzione, che consente di accedere ad alcuni benefici, fra cui l’accesso prioritario ai rimborsi IVA anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72, occorre comprendere la differenza fra il regime di trasmissione opzionale delle fatture e l’obbligo di comunicazione trimestrale recentemente introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016.
I due regimi, l’uno obbligatorio e l’altro opzionale, coincidono sotto diversi aspetti:
– l’oggetto della trasmissione (i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni);
– il credito d’imposta di 100 euro, riconosciuto in entrambi i casi per l’adeguamento tecnologico dall’art. 4 co. 2 del DL 193/2016;
– gli adempimenti “assorbiti” (spesometro annuale; comunicazioni black list; comunicazione degli acquisti da sammarinesi; modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi).
Stante tale “sovrapposizione”, risulta più vantaggioso aderire al regime opzionale. Tuttavia, occorre che l’Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti riguardo alle modalità di accesso semplificato ai rimborsi.