A seguito dell’abrogazione del regime di vantaggio dall’1.1.2016, è incerto se i soggetti che avevano scelto tale regime per la nuova attività avviata nel 2015 possano continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (quinquennio o fino ai trentacinque anni di età), oppure debbano disapplicarlo per confluire, ove possiedano i requisiti, nel regime forfetario ex L. 190/2014.
E’ ragionevole ritenere che il regime di vantaggio possa continuare ad essere applicato sulla base delle seguenti argomentazioni:
– sulla base del principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza per cui non avrebbe senso logico “nascere” in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio;
– in forza dell’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 che stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.