Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)

La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 aveva chiarito le possibilità di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Ad esempio, i soggetti che hanno applicato nel 2014 il regime di vantaggio (ex DL 98/2011), oppure quello delle nuove attività produttive (ex L. 388/2000) hanno potuto transitare, nel 2015, al regime forfetario, usufruendo anche della riduzione di un terzo del reddito a favore dei soggetti che iniziano l’attività. In questa ipotesi, in UNICO 2016 il contribuente compilerà il quadro LM.
Un altro caso potrebbe essere quello del soggetto che abbia iniziato l’attività nel 2014 e che, pur avendone i requisiti, non abbia aderito al regime di vantaggio, ma optato per l’ordinario. In tal caso, è possibile revocare l’opzione effettuata ed applicare, dal 2016, il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal co. 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 (applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018. In tal caso, dovranno comportarsi come contribuenti ordinari in UNICO 2015 e 2016, cioè con tassazione secondo il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA. In UNICO 2017-2018-2019 compileranno, invece, il quadro LM fruendo dell’imposta del 5%.

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