Un aspetto di particolare convenienza nel regime forfetario riguarda la determinazione agevolata dei contributi previdenziali:
– riservata ai soli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS;
– consistente nella riduzione del 35% della contribuzione ordinaria, sia sul minimale di reddito sia su quello eccedente.
Analogamente al regime di vantaggio, l’importo dei contributi è deducibile dal reddito soggetto ad imposizione sostitutiva, con esclusione di tutte le altre spese sostenute nel periodo (posto che il reddito è determinato forfetariamente con applicazione di un coefficiente di redditività differenziato).
Con riferimento all’imposizione sostitutiva, va considerato che il reddito forfetario non concorre alla formazione del reddito complessivo per cui, ancorchè tassato con un’aliquota particolarmente favorevole, non consente di usufruire di eventuali deduzioni reddituali o detrazioni d’imposta. Tale aspetto va considerato da coloro che, non possedendo ulteriori redditi rispetto a quelli d’impresa o lavoro autonomo, sarebbero esclusi dall’utilizzo delle predette misure.