L’art. 7-sexies del DL 193/2016 convertito modifica la disciplina IVA del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, introducendo una limitazione circa l’effettuazione da parte dei forfetari delle cessioni all’esportazione. In particolare, integrando l’art. 1 co. 58 lett. e) della L. 190/2014, si dispone che “Le cessioni all’esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.
Anche se sarà necessario verificare la misura della restrizione per le singole attività, la nuova disposizione può ritenersi, in un certo senso, speculare rispetto a quella del regime di vantaggio (ex DL 98/2011), regime in cui è previsto il divieto totale di effettuare cessioni all’esportazione pena la fuoriuscita dallo stesso dall’anno successivo.