Regime forfetario – Esonero dall’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte – Profili critici

Per espressa previsione dell’art. 1 co. 69 della L. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 – 30) del DPR 600/73. Più precisamente, la Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità per il 2015 specificava che “i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta”; conseguentemente, gli stessi non dovrebbero essere tenuti ad effettuare gli adempimenti ordinariamente posti a carico di tali soggetti.

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