Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime forfetario, come modificato dalla L. 145/2018.
Relativamente al superamento della soglia di ricavi e compensi nel corso del regime, è stato confermato che la fuoriuscita si determina a decorrere dall’anno successivo e indipendentemente dalla misura dello sforamento. Così se un professionista applica nel 2019 il regime agevolato e percepisce compensi per 100.000,00 euro, l’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (in contabilità semplificata oppure ordinaria), ma il predetto ammontare di compensi sarà tassato nel modello REDDITI 2020 con imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di attività).
Rispetto al passaggio tra regimi, è stato chiarito che un contribuente in regime di contabilità ordinaria, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65.000,00 euro, può applicare il regime agevolato nel 2019 in quanto il vincolo triennale derivante dall’opzione per il regime ordinario viene meno per effetto delle modifiche apportate dalla L. 145/2018, ai sensi dell’art. 1 del DPR 442/97 (il vincolo triennale, invece, non opera in caso di applicazione del regime di cassa).