Tenuto conto della possibilità – riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 – di transitare, nel 2016, dal regime di vantaggio al regime forfetario, l’Autore rileva alcuni elementi che potrebbero orientare la scelta di permanere nell’uno, oppure transitare al nuovo regime.
Quanto ai requisiti di accesso, i limiti di ricavi o compensi risultano tendenzialmente più elevanti nel regime forfetario (anche se non per tutte le attività) rispetto all’unica soglia di 30.000,00 euro del regime di vantaggio. Risulta, invece, più elevato nel forfetario il limite ai beni strumentali, nonchè differente il criterio di computo.
Dal punto di vista reddituale, nel forfetario, il reddito è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nell’anno un coefficiente di redditività, mentre nel regime di vantaggio è calcolato analiticamente (differenza tra componenti positivi e negativi). È, inoltre, possibile usufruire, per i soggetti che avviano nuove attività, al ricorrere di determinate condizioni, la medesima aliquota d’imposta sostitutiva pari al 5% per una durata variabile in quanto, nel forfetario, questa può essere applicata solo per un quinquennio, mentre, nel regime di vantaggio, anche oltre l’ordinario quinquennio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.