Con la circ. 6.5.2016 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 908 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha innalzato le percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di alcuni beni da parte dei produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72.
In particolare, rettificando quanto espresso nel DM 26.1.2016, attuativo delle suddette disposizioni, viene chiarito che, a partire dall’1.1.2016, la percentuale di compensazione del 10% prevista per le cessioni di latte fresco si applica anche alle cessioni degli altri prodotti compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72, intendendo con ciò includere tutti i prodotti di cui alla voce doganale 04.01, e quindi anche yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Per quanto attiene alle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, si osserva che esse sono innalzate, rispettivamente, dal 7% al 7,65% e dal 7,3% al 7,95%, ma limitatamente all’anno 2016.
Si ricorda, infine, che, per i contribuenti trimestrali, le nuove percentuali di compensazione troveranno applicazione a partire dalla liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2016, con scadenza in data 16.5.2016.