L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha precisato che la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, a favore dei soggetti che fruiscono del regime premiale in caso di congruità e coerenza agli studi di settore (art. 10 co. 9 e 10 del DL 201/2011), non opera solo rispetto alle rettifiche aventi ad oggetto i redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati agli studi di settore, ma anche per eventuali altre tipologie di reddito possedute dal contribuente (si pensi, a titolo esemplificativo, all’imprenditore individuale che sia titolare anche di redditi da locazione o diversi); peraltro, la riduzione è da riferirsi alle sole imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore (ossia IRPEF/IRES, IVA e IRAP), i cui termini di accertamento sono disciplinati dagli artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72.
Il beneficio previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore ha una portata più ampia rispetto all’analogo previsto per gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del DL 50/2017), il quale è espressamente formulato per i soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo.