Con un DM datato 30.12.2015 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha prorogato al 30.6.2016 i termini per la tenuta in forma telematica dei registri nel settore vitivinicolo.
A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 8 del DM 20.3.2015 la disciplina ha ora la seguente tempistica:
– fino al 30.6.2016, in via transitoria, il registro telematico è reso disponibile nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale;
– dall’1.4.2016 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il registro telematico;
– dal 30.6.2016 gli operatori tengono esclusivamente il registro telematico.
Si ricorda che l”obbligo telematico non scatta per alcuni soggetti quali, ad esempio, i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione ed i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto.