Il Governo britannico ha approvato il testo dell’accordo siglato tra Regno Unito ed Unione europea avente ad oggetto la c.d. “Brexit”.
In termini generali:
– l’accordo entra in vigore il 30.3.2019, data fissata per la separazione dall’Unione europea;
– è, però, prevista una fase transitoria, che dura sino al 31.12.2020, in cui il diritto dell’Unione, pur con numerose eccezioni, continua ad esplicare efficacia.
Per quanto riguarda l’IVA, continua ad applicarsi tutta la disciplina della direttiva 2006/112/CE se i beni sono trasportati o spediti dall’Unione europea al Regno Unito, o viceversa, prima della fine di detto periodo transitorio; termini più ampi sono però previsti per i rimborsi (i quali possono essere richiesti entro il 31.3.2021) e per le dichiarazioni presentate in applicazione del regime del MOSS (le quali possono essere rettificate sino al 31.12.2021).
Per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi, tra le direttive applicabili anche dopo la fine del periodo transitorio vengono citate:
– la direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali;
– la direttiva 2016/1164/UE contro l’elusione fiscale (c.d. ATAD).
Non sono, invece, menzionate in modo espresso le disposizioni comunitarie che regolano l’esenzione da ritenuta sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties infragruppo.