Con riguardo alle autofatture elettroniche, si rileva che l’Agenzia delle Entrate ha distinto fra:
- “autofatture vere e proprie”, ossia quelle emesse dal cessionario o committente per assolvere l’IVA sull’operazione in luogo del cedente o prestatore, nonché i documenti emessi per operazioni effettuate a titolo gratuito (art. 2 co. 2 del DPR 633/72);
– “altre autofatture” per l’integrazione, da parte del cessionario o committente, delle fatture emesse dal cedente o prestatore per le operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Rispetto alla gestione dei predetti documenti, occorre considerare che:
– le “autofatture vere e proprie” devono essere emesse elettronicamente e trasmesse al Sistema di Interscambio, salvo quelle relative a operazioni effettuate da soggetti extra UE per le quali l’emissione elettronica è facoltativa;
– per le fatture emesse dal cedente o prestatore senza l’addebito dell’IVA, invece, il cessionario o committente può limitarsi a integrare la fattura elettronica ricevuta oppure predisporre un altro documento da inviare al Sistema di Interscambio.