Con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 30622 del 20.12.2017 è stata richiesta la valutazione dell’orientamento che impone di considerare se, nel caso in cui la notifica della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica il difensore debba estrarre le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata e della relazione di notificazione redatta dal mittente (art. 3-bis della L. 53/94).
Successivamente, l’ordinamento impone l’attestazione con propria sottoscrizione autografa della conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e di depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
Il deposito di una relata di notifica irregolare causa l’improcedibilità del ricorso per Cassazione, da qui la rilevanza della questione.