L’art. 2423 c.c., nella versione risultante dopo le modifiche del DLgs. 139/2015, prevede che il bilancio sia costituito, oltre che dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, anche dal rendiconto finanziario.
Per quest’ultimo documento, non è previsto uno schema rigido.
L’art. 2425-ter c.c. prevede, infatti, che dallo stesso devono risultare l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.
Indicazioni per la redazione del rendiconto finanziario sono peraltro fornite dalla nuova versione dell’OIC 10 che fornisce due schemi, relativi, rispettivamente al metodo diretto e a quello indiretto.