L’art. 3 co. 1 lett. c) della L. 111/2023 dispone la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche.
Nell’ambito di tale intervento potrebbe rientrare una più precisa identificazione degli effetti del cambio di residenza infrannuale; in particolare, il § 10 del Commentario all’art. 4 § 2 del modello OCSE raccomanda, in tale ipotesi, l’adozione del criterio del frazionamento del periodo di imposta.
L’Italia ha recepito questo principio solamente a livello convenzionale (nei trattati siglati con Germania e Svizzera). L’adozione dello split-year interno consentirebbe, senza ricorrere alla disciplina convenzionale, di porre rimedio alle situazioni di dual residence e dual nonresidence.
Altra questione attiene al coordinamento con i regimi speciali di attrazione delle persone nel territorio dello Stato; le modifiche potrebbero consentire alla persona fisica effettivamente radicata in un determinato Stato di provare la residenza anche in mancanza dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (estera o nazionale).
Da ultimo, la norma evidenzia la necessità di coordinare i criteri di individuazione della residenza con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.