La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.6.2019 n. 17500, ha negato al cessionario/committente il diritto alla restituzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dell’IVA versata indebitamente al fallimento, nella qualità di cedente/prestatore, sul presupposto dell’estraneità del cessionario al rapporto che lega il cedente/prestatore con l’Amministrazione finanziaria. I ricorrenti avrebbero dovuto agire nei confronti del fallimento per fare valere un credito da “indebito oggettivo”, che, essendo maturato in occasione della procedura fallimentare nei confronti della massa, non ha natura concorsuale, ma prededucibile (art. 111 co. 2 del RD 267/42).
Né può giungersi a diversa conclusione invocando l’orientamento comunitario che, in ossequio al principio di effettività, legittima il cessionario/committente ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se la ripetizione verso il cedente/prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, non avendo agito nei confronti del fallimento per la ripetizione del credito prededucibile.