Retribuzione – Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

L’art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 prevede che, dall’1.7.2018, per datori di lavoro e committenti, non sarà più possibile corrispondere la retribuzione od ogni suo anticipo in contanti direttamente ai lavoratori, perché tali somme dovranno essere corrisposte con i seguenti strumenti tracciabili:
– bonifico sul conto corrente del lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– assegno consegnato al lavoratore o a un suo delegato.
Tale obbligo riguarda i rapporti di lavoro subordinato, le co.co.co. e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. 142/2001), mentre sono previste delle eccezioni (es. lavoro domestico, tirocini, ecc.).
I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha precisato che, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, non si applica il potere di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004) e la sanzione sarà determinata nella misura ridotta (art. 16 della L. 689/81).

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