La C.T. Reg. Milano 4310/33/2016 ha affermato che non sono di per se sufficienti il costo del venduto e le percentuali di ricarico medie per contestare l’antieconomicità della gestione alla base della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l’Ufficio ha contestato la condotta antieconomica e la non congruità dei ricavi dichiarati nello studio di settore di un contribuente esercente l’attività di bar.
Tali pretese sono state rigettate in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che lo scostamento tra i ricavi degli studi di settore e i ricavi dichiarati non basta da solo a fondare la pretesa tributaria, ma costituisce una presunzione semplice da suffragare con altri elementi (nel caso di specie, riconducibili al costo del venduto e alle percentuali di ricarico).
Tale impostazione è conforme all’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 23.1.2008 n. 5 § 3).