Le stime dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), unitamente ad altri elementi, possono fondare l’accertamento: il giudice deve valutare le prove nel loro complesso e verificare se congiuntamente possano supportare adeguatamente la rettifica operata dall’Ufficio (Cass. 24.8.2017 n. 20378).
Sul punto, i giudici di legittimità hanno, inoltre, affermato che:
– la stima OMI per aree edificabili non è un elemento idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, poiché il prezzo può dipendere da molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione);
– tuttavia, è censurabile la decisione dei giudici di merito che, nel caso di specie, hanno negato il valore indiziario di tali elementi senza accertare se gli stessi, anche se sforniti singolarmente di valenza indiziaria, sono in grado di acquisirla se valutati nel complesso, nel senso che ciascuno potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (nel caso in esame, peraltro, vi era uno scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, e, inoltre, dalle promesse di vendita stipulate emergevano differenze rispetto ai prezzi dichiarati negli atti notarili).