Con la sentenza 747/5/2016, la C.T. Reg. di Genova ha deciso che è illegittimo l’avviso di rettifica della categoria catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di aggiornamento della distribuzione degli spazi interni da parte del contribuente, tramite procedura DOCFA, se l’Ufficio, non avendo effettuato alcun sopralluogo, si limita ad eseguire una valutazione comparativa sulla base delle caratteristiche delle abitazioni similari, senza, però, confutare le contrapposte stime del contribuente, sorrette da apposita perizia tecnica di parte.L’Agenzia delle Entrate, infatti, deve rendere noti i motivi tecnici e le valutazioni effettuate che determinano il classamento catastale e non limitarsi a considerare l’accatastamento delle altre unità abitative collocate nello stesso stabile.
Per la rettifica della rendita proposta con la DOCFA, inoltre, l’Ufficio deve procedere a un sopralluogo e tenere conto delle variabili quali l’ubicazione dell’immobile, lo stato di fatto dell’immobile, il livello di conservazione, i materiali di pregio o meno che sono stati usati. Se tali valutazioni non appaiono nell’atto di accertamento, quest’ultimo manca di motivazione in quanto non offre l’indicazione dei fatti specifici che hanno determinato l’aumento della rendita catastale.