La cessione di beni da parte di un soggetto passivo IVA comunitario nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia è in ogni caso soggetta al reverse charge, a norma dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, anche se il cedente è identificato direttamente ai fini IVA in Italia (ovvero mediante un rappresentante fiscale). Considerando il caso del cedente comunitario identificato in Italia, se i beni partono dallo Stato in cui questi è stabilito, si configura un acquisto intracomunitario ex art. 38 del DL 331/93; se invece gli stessi beni sono stati precedentemente introdotti in Italia e partono da un magazzino ivi localizzato, si configura un’operazione interna.
In entrambe le ipotesi la fattura ricevuta dal cessionario deve riportare la partita IVA estera del cedente, e non quella italiana, non rilevando la circostanza che il cedente sia identificato in Italia. Il cessionario dovrà poi integrare la fattura ricevuta, ma soltanto nel primo caso sarà tenuto alla compilazione del modello INTRASTAT.