Reverse charge – Errata applicazione – Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97, l’ambito applicativo delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni in materia di inversione contabile riguarda sia il reverse charge “interno” che il reverse charge “esterno”, così come le operazioni relative a rottami e simili e alle operazioni intracomunitarie.
In caso di omessa integrazione della fattura relativa all’acquisto intracomunitario o di mancata esecuzione della doppia annotazione sui registri IVA, la sanzione è pari a un importo da 500,00 a 20.000,00 euro.
L’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97 regolano le sanzioni, rispettivamente, nei casi in cui il fornitore abbia applicato l’IVA in luogo del reverse charge o viceversa. In tali ipotesi, se l’imposta è stata assolta erroneamente dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro (fermo restando il diritto alla detrazione).
Non sono previste sanzioni se il reverse charge si applica con riferimento ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad IVA (art. 6 co. 9-bis3 del DLgs. 471/97).

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