Il DLgs. 24/2016, modificando l’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, ha esteso l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, con efficacia per le operazioni effettuate a decorrere dal 2.5.2016.
La norma non contempla limitazioni di carattere soggettivo, per cui la nuova disciplina si applica in ogni stadio di commercializzazione dei predetti beni, a differenza di quanto previsto per le cessioni di telefoni cellulari, per le quali il reverse charge è stato circoscritto alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio” (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2010 n. 59).
Il DLgs. 24/2016 ha, altresì, previsto, con decorrenza dal 3.3.2016:
– la “limitazione” della disciplina del reverse charge alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– l’abolizione del reverse charge per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari.