Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato ieri (3.3.2016) in Gazzetta Ufficiale, modifica l’ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72:
– alla lettera b) viene eliminato il riferimento ai componenti e accessori delle apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre;
– la lettera c), che prevedeva l’applicazione del reverse charge alle cessioni di personal computer e loro componenti e accessori, viene sostituita per includervi esclusivamente le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (tali disposizioni sono applicabili a partire dal 2.5.2016);
– le lettere d) e d-quinquies), riguardanti le cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere, nonché le cessioni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount alimentari, vengono abrogate.
Si precisa che l’applicazione delle nuove disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, così come di quelle riguardanti i trasferimenti nel settore dell’energia di cui alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del medesimo comma, è limitata alle operazioni effettuate fino al 31.12.2018.