Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità della L. 190/2014 – Settore edile (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)

Ai fini dell’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici” di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 37/2015 sembra aver valorizzato il “nesso funzionale” dell’intervento eseguito rispetto all’edificio.
In questo senso, l’Agenzia ha affermato che:
– se l’intervento su un impianto è funzionale all’edificio, si applica il reverse charge non rilevando il fatto che l’impianto sia ubicato al di fuori dell’edificio stesso (es. impianto di climatizzazione con motore esterno);
– se l’intervento su un impianto (integrato “fisicamente” con l’edificio) non ha come finalità il funzionamento dell’edificio, bensì di un’attività industriale, non si applica il meccanismo del reverse charge.
Meno coerente appare il chiarimento dell’Agenzia con riferimento agli interventi su impianti fotovoltaici, non accatastati autonomamente, ubicati “a terra” esternamente all’edificio al quale sono asserviti. Per questa fattispecie, viene valorizzata la “funzionalità” dell’impianto rispetto all’edificio, non tenendo però conto della connessione “fisica” quale ulteriore requisito per l’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

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