Reverse charge “interno” – Prevalenza rispetto ad altri istituti

L’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, in base al quale l’obbligo di versamento dell’imposta e i relativi adempimenti ricadono sul cessionario o committente soggetto passivo IVA, riguarda anche diverse operazioni interne.
A tal proposito va osservato che, qualora per l’operazione soggetta a reverse charge siano rilevanti altri istituti, sarà comunque il meccanismo dell’inversione contabile a prevalere.
Per esempio, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica amministrazione che operano in qualità di soggetti passivi IVA, le disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, in materia di split payment, non trovano applicazione se le stesse operazioni sono soggette a reverse charge.
Analogamente, in caso di acquisti effettuati da esportatori abituali, il fornitore non potrà emettere fattura ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 se l’operazione è assoggettata al meccanismo del c.d. reverse charge “interno”, in quanto quest’ultimo risulta prevalente.
Si ricorda, infine, che anche il regime dell’IVA per cassa non può trovare applicazione con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge.

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