La DRE Emilia Romagna, con una nota emanata in risposta ad un interpello, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l’installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
In particolare, qualora le attività di installazione di impianti siano riconducibili a codici ATECO diversi da quelle specificamente afferenti il settore edile, quale ad esempio il codice 33.20.09 (“installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”), tali attività sono soggette ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.