Poiché non tutti gli Stati membri prevedono, nel loro ordinamento, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da cedenti o prestatori non residenti verso soggetti passivi IVA nazionali, esistono alcune ipotesi in cui il cedente o prestatore stabilito in Italia è obbligato a identificarsi nello Stato membro del cessionario o committente, o a nominare un rappresentante fiscale, per assolvere correttamente l’imposta in relazione all’operazione effettuata. Si ricorda, infatti, che l’art. 196 della direttiva 2006/112/CE impone l’applicazione del reverse charge soltanto con riferimento alle prestazioni di servizi generiche.
Pertanto, anche ai fini della fatturazione, per le operazioni territorialmente rilevanti nella Ue, occorre verificare la normativa vigente nello Stato membro dell’acquirente per capire se quest’ultimo sia o meno debitore dell’imposta nel proprio Stato. Nel primo caso, il fornitore italiano deve emettere fattura riportando l’annotazione “inversione contabile” ed eventualmente la norma di riferimento (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72); in caso contrario, il fornitore nazionale è tenuto ad identificarsi, ai fini IVA, nello Stato membro dell’acquirente.