Con il DLgs. 158/2015 viene riconosciuta natura formale alle violazioni in materia di reverse charge. Si prevede che tali disposizioni saranno applicabili a partire dall’1.1.2017, ma il Ddl. di Stabilità 2016, sottoposto attualmente all’esame della Camera, potrebbe anticiparne l’applicazione all’1.1.2016. In base alle modifiche apportate all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97, nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata assolta dal soggetto sbagliato, in errata applicazione del reverse charge, la violazione non sarà punita con la sanzione proporzionale del 3%, bensì con la sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro.