Il 9.11.2016 sono stati approvati alcuni emendamenti al Ddl. di conversione del DL 22.10.2016 n. 193 che riguardano la c.d. voluntary disclosure-bis.
In primo luogo, le modifiche in argomento prevedono la possibilità, per coloro che hanno già aderito in precedenza alla voluntary “internazionale”, di presentare la voluntary “nazionale”. Inoltre, viene previsto, specularmente, che coloro che hanno già presentato istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria “internazionale” potranno ora aderire alla voluntary “nazionale”.
Parallelamente, dovrebbero essere introdotte:
– la presunzione (salvo prova contraria) in base alla quale i contanti o i valori al portatore siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti; viene così distribuita su più periodi d’imposta la presunzione di evasione già presente nel sistema;
– la mancata applicazione delle sanzioni, per coloro che si sono già avvalsi della procedura di collaborazione volontaria, connesse con il quadro RW per i periodi d’imposta 2014 e 2015, a condizione che gli adempimenti medesimi siano adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso DL 193/2016.