Sarà possibile aderire alla voluntary disclosure-bis introdotta dal DL 193/2016 entro il prossimo 31.7.2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30.9.2017.
Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione. Infatti, gli autori delle violazioni potranno provvedere al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30.9.2017 senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Laddove si optasse per il versamento rateale, esso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.9.2017.
In deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente previsti scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al 31.12.2018 per le sole attività oggetto della voluntary disclosure-bis, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.
Sembra poi che sia stato esteso al 30.6.2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta secondo l’impianto della voluntary disclosure che scadeva lo scorso 30 novembre.
Un’importante novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell’esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria. Tale esonero concerne il 2016 e la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.