Ad avviso di Cass. 9.9.2016 n. 17807, l’attestazione consistente nell’aver svolto le ricerche, presupposto per la legittimità della notifica nei confronti degli irreperibili assoluti (art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73), non può essere confutata mediante la sola esibizione delle certificazioni anagrafiche ed elettorali, da dove emerge che il destinatario risiedeva in uno specifico luogo, presso il quale risultava invece trasferito.
La Cassazione ribadisce, in conformità con l’orientamento pregresso, che:
– per la legittimità della notifica, è necessario che, dalle informazioni reperite dall’agente notificatore sul luogo dove va eseguita la notifica, il destinatario risulti trasferitosi in luogo sconosciuto;
– la legge non prescrive che l’agente notificatore debba evidenziare quali ricerche abbia eseguito per appurare l’irreperibilità, per cui l’affermazione di averle effettuate è sufficiente e contestabile solo mediante querela di falso.